Alcune aziende non hanno la possibilità di gestire internamente le procedure di messa in sicurezza del luogo di lavoro come stabilito dalla legge, per questo si avvalgono della collaborazione di soggetti esterni competenti nel mettere in pratica le direttive e garantire la sicurezza dei lavoratori.
Si tratta di quelli che vengono definiti “organismi partitetici” che secondo l’articolo 51 possono essere di supporto all’azienda nell’esecuzione dei modelli di messa in sicurezza aziendale, verifica degli impianti e nella formazione del personale.
L’articolo 51 regola gli organismi paritetici e prevede che il personale impiegato in tali organismi sia competente in materia di sicurezza lavoro e in grado di effettuare sopralluoghi nei posti di lavoro. Lo stesso personale deve essere in grado di fare formazione e fungere da punto di riferimento nella gestione e comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori alle aziende e in grado di comunicare all’INAIL i nomi delle imprese con le quali hanno lavorato.