Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – è uno dei decreti attuativi del cosiddetto Jobs Act L. 183/2014. Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro presenta importanti novità per ciò che riguarda i compiti che può assumersi il datore di lavoro in particolari situazioni.
Nello specifico con l’art. 20 viene modificato l’art. 34 del DLgs 81/08 che diventa
1 . Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1-bis. Comma abrogato dall’art. 20, comma 1, lett. g), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53), in vigore dal 24/09/2015);
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’Accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. 49
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma 5. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997(N) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N) .
Le modifiche, indicate in grassetto, comportano un’importante novità: il datore di lavoro potrà svolgere i ruolo di addetto al primo soccorso e addetto antincendio negli stessi casi in cui può ricoprire il ruolo di RSPP, ovvero:
- Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
- Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
- Altre aziende fino a 200 lavoratori
Il datore di lavoro per ricoprire tali ruoli dovrà seguire il corso per addetto al primo soccorso e la formazione per l’addetto antincendio adeguati per la tipologia di azienda che dirige, distinguendo perciò le varie classi di rischio (artt. 45 e 46 del DLgs 81/08).